Centro di competenza PMA

Protezione dei minori e degli adulti

Per richieste e incarichi legati al tema della protezione dei minori e degli adulti vi preghiamo di rivolgervi al nostro centro di competenza. Offriamo consulenza competente a clienti, curatrici e curatori, incaricate e incaricati con mandato precauzionale, autorità e servizi sociali.

Indirizzo di contatto

PostFinance SA
Centro Competenza Curatele
Viale Stazione 15
6500 Bellinzona

N. tel.: +41 58 667 99 14
Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 17.00

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Modulo per il diritto di firma

Il modulo «Attuazione del diritto di firma in caso di curatele o tutele» è a disposizione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti per la regolamentazione dei diritti di disporre ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 dell’Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT).

  • Qui sono riportate le informazioni rilevanti per le autorità riguardo all’applicazione della parte finanziaria del diritto di protezione dei minori e degli adulti presso PostFinance.

    Diritto d’informazione

    PostFinance è vincolata al segreto bancario e non è autorizzata a fornire per telefono alcuna informazione su singole relazioni d’affari con la clientela. Quando le autorità chiamano, non è possibile identificare in modo univoco gli interlocutori. Vi preghiamo di trasmetterci le vostre richieste di informazioni tramite disposizione.

    Diritto di disporre

    • L’APMA è responsabile della regolamentazione dei diritti di disporre (art. 9 OABCT) ed è tenuta a comunicarli a PostFinance. Il modulo «Attuazione del diritto di firma in caso di curatele o tutele» è a disposizione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti per la regolamentazione dei diritti di disporre ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 OABCT.
    • Curatrici e curatori non sono autorizzati a disciplinare autonomamente il diritto di disporre.
    • Il diritto di firma per i conti PostFinance di una persona viene cancellato solo nel caso in cui nell’atto di nomina e/o nella decisione dell’APMA sia esplicitamente indicato che la persona interessata non è più capace di agire o che le è stato revocato l’accesso a determinati conti.
    • Qualora nell’atto di nomina e/o nella decisione dell’APMA non sia riportata alcuna regolamentazione dettagliata del diritto di disporre della curatrice o del curatore, PostFinance presuppone che la curatrice o il curatore possa disporre da sola o da solo, ossia senza il benestare dell’APMA, dei conti della persona interessata.

    Amministrazione di beni ai sensi dell’OABCT

    Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:

    • assicurazione sulla vita
    • conto previdenza 3a
    • ipoteca
    • operazioni del mercato monetario
    • obbligazioni di cassa
    • fondi self-service

    La clientela soggetta a misure di protezione dei minori e degli adulti, quali ad es. curatela o tutela, non può aprire soluzioni d’investimento e-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base. Di norma è possibile proseguire una soluzione d’investimento in essere nel rispetto delle disposizioni dell’APMA.

    Contratto DPMA

    Il contratto DPMA (contratto sull’investimento e la custodia di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela) è un accordo tra PostFinance e la curatrice o il curatore e deve essere approvato dall’APMA. Nel contratto DPMA sono definiti i diritti d’accesso della curatrice o del curatore. Su richiesta delle autorità (nota nell’atto di nomina e/o nella decisione) o della curatrice o del curatore, recapitiamo il contratto DPMA a quest’ultima o quest'ultimo.

  • Le seguenti informazioni si applicano alle curatrici o ai curatori nominati ai sensi degli artt. 393 CC, 394 CC o 396 CC in combinato disposto con l’art. 395 CC o 398 CC.

    Tipi di curatela

    L’amministrazione dei beni (art. 395 CC) deve essere stata trasferita alla curatrice o al curatore, altrimenti questi non riceverà alcun diritto di disporre sulla relazione d’affari con PostFinance della persona interessata. L’amministrazione dei beni è compresa nel quadro di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC.

    Amministrazione di sostegno (art. 393 CC)

    Per determinate operazioni la persona interessata necessita solo di un sostegno di accompagnamento, senza che vi sia alcuna limitazione della sua capacità di agire.

    Curatela di rappresentanza (art. 394 CC)

    La curatrice o il curatore è il rappresentante legale che può agire per la persona interessata. Tuttavia ciò non impedisce alla persona interessata di agire in prima persona, a meno che le sia stata esplicitamente revocata la capacità di agire.

    Curatela di cooperazione (art. 396 CC)

    Determinate azioni della persona interessata necessitano del consenso della curatrice o del curatore. L’APMA deve definire nella propria decisione gli atti per i quali è richiesto il consenso.

    Curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni (art. 395 CC)

    La curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni è un tipo particolare di curatela di rappresentanza. Questa misura è indicata nei casi in cui una persona non sia più in grado di gestire da sola il proprio patrimonio. L’APMA ha la facoltà di revocare l’accesso a singoli valori patrimoniali (ad es. conti) alla persona interessata, senza limitarne la capacità di agire.

    Curatela generale (art. 398 CC)

    La curatela generale limita al massimo i diritti della persona interessata, la quale perde per legge la capacità di agire e dunque non ha più di alcun diritto di disporre (eccezione, se richiesto dalla curatrice o dal curatore: conto paghetta).

    Esecutività

    PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi), vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione deve essere trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.

    Diritto di disporre

    In linea di principio, la curatrice o il curatore in quanto tale non può disciplinare autonomamente il diritto di disporre della persona interessata. Ciò è di competenza dell’APMA. Il diritto di firma di una persona viene revocato solo nel caso in cui l’atto di nomina e/o la decisione dell’APMA indichino che la persona interessata non è più capace di agire o che le è stato revocato l’accesso a determinati conti.

    Protezione dei minori

    Art. 306 CC

    Se i genitori hanno impedimenti ad agire oppure rappresentano in una circostanza interessi contrari al bene del minore, l’autorità di protezione dei minori nomina una curatrice o un curatore oppure regola in prima persona la circostanza in esame (cpv. 2). 

    Art. 308 CC

    Se le circostanze lo richiedono, l’APMA può assegnare al minore una curatrice o un curatore, che offra supporto ai genitori nella cura del figlio.

    Importante: se la figura della curatrice o del curatore è richiesta solo per determinati compiti, anche presso PostFinance le saranno fornite esclusivamente le autorizzazioni per le attività descritte nell’atto di nomina e/o nella decisione dell’APMA.

    Art. 325 CC

    Quando il patrimonio del minore non può essere altrimenti sottratto a pericolo, l’autorità di protezione dei minori assegna l’amministrazione a una curatrice o a un curatore (cpv. 1). Viene adottata la medesima disposizione quando è in pericolo il patrimonio del minore che non è amministrato dai genitori (cpv. 2). Se si teme che i redditi o le parti del patrimonio del minore destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alle disposizioni, l'autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l’amministrazione a una curatrice o a un curatore (cpv. 3).

    Art. 327 CC

    La tutela di minorenni va innanzitutto a sostituire l’autorità parentale mancante. Si tratta dunque di una misura di protezione dei minori che comprende anche il patrimonio del minore. In linea di principio, la tutrice o il tutore ha gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC). Se viene nominato un tutore per il minore, il diritto di rappresentanza dei genitori è escluso.

    La tutrice o il tutore ha competenze diverse dalla curatrice o dal curatore:

    • La tutrice o il tutore ha il diritto di rappresentanza assoluto del minore (analogamente ai genitori con autorità parentale).
    • La curatrice o il curatore può svolgere esclusivamente compiti assegnatigli dall’APMA. Le competenze della curatrice o del curatore di norma non sono così ampie come quelle della tutrice o del tutore.

    Esecutività

    PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi) dell’APMA, vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione è trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.

    Servizi soggetti all’obbligo di autorizzazione presso PostFinance

    Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:

    • assicurazione sulla vita
    • conto previdenza 3a
    • ipoteca
    • operazioni del mercato monetario
    • obbligazioni di cassa
    • fondi self-service

    La clientela soggetta a misure di protezione dei minori e degli adulti, quali ad es. curatela o tutela, non può aprire soluzioni d’investimento e-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base. Di norma è possibile proseguire una soluzione d’investimento in essere nel rispetto delle disposizioni dell’APMA.

    Identificazione (autorizzazione eccezionale)

    Qualora non sia più possibile pretendere che la persona interessata si presenti personalmente nell’ufficio postale o nella filiale PostFinance per l’identificazione, vi preghiamo di contattare il nostro centro di competenza PMA per discutere l’ulteriore procedura: n. tel. 058 667 99 14 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00).

  • È possibile definire una rappresentanza da parte della o del coniuge oppure della partner registrata o del partner registrato, purché non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.

    Rappresentanza ai sensi dell’art. 374 CC

    In caso di improvvisa incapacità di discernimento, la o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato può esercitare il diritto di rappresentanza legale, a condizione che viva in comunione domestica con la persona interessata o le presti di persona regolare assistenza e che non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.

    Condizioni quadro

    • La o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato può avere accesso solo al conto per il traffico di pagamenti, ma non a un conto di risparmio.
    • PostFinance necessita di una conferma dell’APMA che certifichi che al momento della sopravvenuta incapacità di agire non sussistono curatele né mandati precauzionali.
    • Qualora ciò non sia riscontrabile nella conferma dell’APMA, PostFinance necessita anche di un relativo certificato ufficiale di matrimonio o di unione domestica registrata.
  • Con il mandato precauzionale, la o il mandante può definire una persona che la o lo rappresenti nello svolgimento delle sue mansioni, qualora non sia più in grado di svolgerle in prima persona. In caso di mandato precauzionale, si suggerisce di assegnare alla persona incaricata istruzioni il più possibile chiare sull’amministrazione dei beni.

    Rappresentanza ai sensi dell’art. 360 CC

    Una persona con capacità di agire può designare una persona fisica o giuridica che assuma la cura della persona o la cura degli interessi patrimoniali o che la rappresenti nelle relazioni giuridiche in caso di una sua (successiva) incapacità di discernimento. Questo cosiddetto «mandato precauzionale» acquisisce efficacia solo nel momento in cui la o il mandante diventa incapace di discernimento. Da quel momento, la mandataria o il mandatario agisce per la o il mandante negli ambiti a lei o lui trasferiti.

    Condizione quadro

    PostFinance necessita di una decisione dell’APMA che confermi la sopravvenuta incapacità di agire e la conseguente validazione e/o entrata in vigore del mandato precauzionale.

    La mandataria incaricata o il mandatario incaricato della cura degli interessi patrimoniali deve gestire, nell’ambito del mandato precauzionale convalidato dall’APMA, in particolare il patrimonio della o del mandante e rappresentare quest’ultima o quest’ultimo per le operazioni inerenti al diritto patrimoniale.

    PostFinance si riserva il diritto di non offrire più determinati prodotti o servizi alla o al mandante.