Indirizzo di contatto
PostFinance SA
Centro Competenza Curatele
Via Stazione 15
6501 Bellinzona
N. tel.: +41 58 667 99 14
Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 17.00
Per richieste e incarichi legati al tema della protezione dei minori e degli adulti vi preghiamo di rivolgervi al nostro centro di competenza. Offriamo consulenza competente a clienti, curatori, autorità e servizi sociali.
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Il modulo «Attuazione del diritto di firma in caso di curatele o tutele» è a disposizione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti per la regolamentazione dei diritti di disporre ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e cpv. 3 OABCT.
Qui sono riportate le informazioni rilevanti per le autorità riguardo all’applicazione della parte finanziaria del diritto di protezione dei minori e degli adulti presso PostFinance.
PostFinance è vincolata al segreto bancario e non è autorizzata a fornire per telefono alcuna informazione su singole relazioni clienti. Quando le autorità chiamano, non è possibile identificare in modo univoco gli interlocutori. Vi preghiamo di trasmetterci le vostre richieste di informazioni tramite disposizione.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:
E-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base non vengono offerti.
Il contratto DPMA (contratto sull’investimento e la custodia di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela) è un accordo tra PostFinance e il curatore e deve essere approvato dall’APMA. Nel contratto DPMA sono definiti i diritti d’accesso del curatore. Su richiesta delle autorità (nota nell’atto di nomina e/o nella decisione) o del curatore, recapitiamo il contratto DPMA al curatore.
Le seguenti informazioni si applicano ai curatori nominati ai sensi degli artt. 393 CC, 394 CC o 396 CC in combinato disposto con l’art. 395 CC o 398 CC.
L’amministrazione dei beni (art. 395) deve essere stata trasferita al curatore, altrimenti questi non riceverà alcun diritto di disporre sulla relazione commerciale con PostFinance della persona interessata. L’amministrazione dei beni è compresa nel quadro di una curatela ai sensi dell’art. 398 CC.
Per determinate operazioni la persona interessata necessita solo di un sostegno di accompagnamento. Nessuna limitazione della capacità di agire della persona interessata.
Il curatore è il rappresentante legale che può agire per la persona interessata. Tuttavia ciò non impedisce alla persona interessata di agire in prima persona, a meno che le sia stata esplicitamente revocata la capacità di agire.
Determinate azioni della persona interessata necessitano del consenso del curatore. L’APMA deve definire nella propria decisione gli atti per i quali è richiesto il consenso.
La curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni è un tipo particolare di curatela di rappresentanza. Questa misura è indicata nei casi in cui una persona non sia più in grado di gestire da sola il proprio patrimonio. L’APMA ha la facoltà di revocare l’accesso a singoli valori patrimoniali (ad es. conti) alla persona interessata, senza limitarne la capacità di agire.
La curatela generale limita al massimo i diritti della persona interessata. La persona interessata perde per legge la capacità di agire e dunque non ha più di alcun diritto di disporre (eccezione, se desiderato: conto paghetta).
PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi), vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione deve essere trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.
In linea di principio il curatore in quanto tale non può disciplinare autonomamente il diritto di disporre della persona interessata. Ciò è di competenza dell’APMA. Il diritto di firma di una persona viene revocato solo nel caso in cui l’atto di nomina e/o la decisione dell’APMA indichino che la persona interessata non è più capace di agire o che le è stato revocato l’accesso a determinati conti.
Se le circostanze lo richiedono, l’APMA può assegnare un curatore a un bambino che offra supporto ai genitori nella cura del figlio.
Importante: se il curatore è richiesto solo per determinati compiti, anche presso PostFinance gli saranno fornite esclusivamente le autorizzazioni per le attività descritte nell’atto di nomina e/o nella decisione dell’APMA.
La tutela di minorenni va innanzitutto a sostituire l’autorità parentale mancante. Non si tratta dunque di una misura di protezione dei minori che comprende anche il patrimonio del minore. In linea di principio, il tutore ha gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC). Se viene nominato un tutore per il minore, il diritto di rappresentanza dei genitori è escluso.
Le competenze del tutore e del curatore sono differenti:
PostFinance accetta solo atti di nomina e/o decisioni esecutivi (legalmente validi) dell’APMA, vale a dire che il termine fissato per l’impugnazione è trascorso o che l’effetto sospensivo del mezzo d’impugnazione è stato revocato. Vi preghiamo di farci pervenire una copia dell’atto di nomina e/o della decisione.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 OABCT, per l’esecuzione delle seguenti operazioni PostFinance necessita di un’autorizzazione dell’APMA:
E-trading, e-gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti Plus e consulenza sui fondi Base non vengono offerti.
Qualora non sia più possibile pretendere che la persona interessata si presenti personalmente nell’ufficio postale o nella filiale PostFinance per l’identificazione, vi preghiamo di contattare il nostro centro di competenza PMA per discutere l’ulteriore procedura: n. tel. 058 667 99 14 (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 17.00).
È possibile definire una rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato, purché non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.
In caso di improvvisa incapacità di discernimento, il coniuge o il partner registrato può esercitare il diritto di rappresentanza giuridica, a condizione che viva in comunione domestica con la persona interessata o le presti di persona regolare assistenza e che non sussistano né una curatela né un mandato precauzionale.
Con il mandato precauzionale è possibile definire una persona che vi rappresenti nello svolgimento delle operazioni che vi riguardano qualora non siate più in grado di occuparvene voi stessi.
Una persona con capacità di agire può designare una persona fisica o giuridica, che assuma la cura della persona o la cura degli interessi patrimoniali o che la rappresenti nelle relazioni giuridiche in caso di una sua (successiva) incapacità di discernimento. Questo cosiddetto «mandato precauzionale» acquisisce efficacia solo nel momento in cui il mandante diventa incapace di discernimento. Da quel momento il mandatario agisce per il mandante negli ambiti a lui trasferiti.
PostFinance necessita di una decisione dell’APMA che confermi la sopravvenuta incapacità di agire e la conseguente entrata in vigore del mandato precauzionale.