SAI e FATCA

Tutte le informazioni in un colpo d’occhio

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è una procedura standard sviluppata dall’OCSE per impedire l’evasione fiscale. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è una legge statunitense, il cui obiettivo è di garantire che i soggetti d’imposta statunitensi adempiano i propri obblighi fiscali.

Principi dello standard SAI

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è una procedura standard sviluppata dall’OCSE per impedire l’evasione fiscale. I Paesi aderenti si scambiano dati sui conti finanziari e, a partire dal 1º gennaio 2026, anche sui cripto-attività delle persone soggette all’obbligo fiscale. Anche la Svizzera si è impegnata a farne parte. Pertanto, qualora la Svizzera abbia stipulato un accordo SAI con lo Stato in questione, anche PostFinance ogni anno ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) determinate informazioni relative ai conti finanziari e ai cripto-attività della sua clientela con domicilio fiscale all’estero.

Nota

Il 3 novembre 2025 la Commissione dell’economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale ha deciso di non utilizzare il Crypto Asset Reporting Framework (CARF) con nessuno Stato partner fino a nuovo avviso. Ciò significa che, per quanto sia sancito per legge a partire da gennaio 2026, il framework sarà attuato non prima del 2027 e non dal 1º gennaio 2026 come previsto. In compenso, anche la Svizzera non riceverà dati sui cripto-attività dall’estero per l’anno civile 2026. Tutte le modifiche del Common Reporting Standard (CRS) entreranno in vigore il 1º gennaio 2026.

  • Lo scambio automatico di informazioni (SAI) interessa tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza fiscale in un Paese con cui la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

  • Nel caso in cui una o un cliente abbia la residenza fiscale all’estero, PostFinance trasmette ai Stato partner le informazioni relative ai conti finanziari indicate di seguito.

    • Dati personali
    • Nome e cognome
    • Indirizzo
    • Paese del domicilio fiscale
    • Numero d’identificazione fiscale
    • Data di nascita
    • Informazione su un’eventuale autocertificazione valida presentata dalla/dal titolare del conto
    • Informazioni sul conto (numero e tipo di conto, specificando se si tratta di un nuovo conto o di uno esistente e di un conto individuale o partner)
    • Reddito totale lordo derivante da dividendi, interessi e altre entrate
    • Ricavo totale lordo derivante dall’alienazione di valori patrimoniali
    • Saldo o valore totale del conto alla fine del rispettivo anno civile

    Nel caso in cui una o un cliente abbia la residenza fiscale all’estero, PostFinance trasmette ai Stato partner le informazioni relative ai cripto-attività indicate di seguito.

    • Dati personali
    • Nome e cognome
    • Indirizzo
    • Paese del domicilio fiscale
    • Numero d’identificazione fiscale
    • Data di nascita
    • Dati delle transazioni per ogni cripto-attività rilevante (con ricavo complessivo lordo o valore di mercato complessivo, numero complessivo di unità e numero di transazioni rilevanti)
  • Nel caso di nuove aperture di relazioni d’affari e di cambiamento delle circostanze (ad es. modifica dell’indirizzo di domicilio), dal 1º gennaio 2017 tutti i clienti e le clienti devono comunicare a PostFinance la propria residenza fiscale tramite autocertificazione, in modo tale che PostFinance possa documentare tali informazioni in modo adeguato.

  • L’elenco degli Stati partner con cui la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico delle informazioni viene costantemente aggiornato dalla Il link si apre in una nuova finestra Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

1. Registrazione dei dati personali

I dati personali sono già precompilati nel modulo di autocertificazione in merito alla residenza fiscale. Qualora non fossero più aggiornati, occorre comunicare le eventuali rettifiche.

2. Registrazione della residenza fiscale

La residenza fiscale può essere determinata in base alle regolamentazioni nazionali specifiche sull’obbligo fiscale illimitato. I criteri di collegamento per un obbligo fiscale illimitato dipendono da Stato a Stato. Un obbligo fiscale limitato (ad es. sulla base di redditi provenienti da fonti ubicate all’interno di uno Stato, immobili, partecipazioni in società di persone o stabilimenti aziendali) non costituisce una residenza fiscale ai fini della determinazione delle persone di uno Stato oggetto di comunicazione.

Nel caso in cui una persona dovesse essere considerata soggetta a obbligo fiscale illimitato in più di uno Stato, è necessario indicare tutti gli Stati in cui questa persona è fiscalmente residente. Le cosiddette «tie-breaker rules» non vengono applicate e la persona è ritenuta fiscalmente residente in tutti gli Stati ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Ai fini del controllo della plausibilità della residenza fiscale occorre allegare una copia del documento d’identità personale o del certificato di domicilio.

3. Registrazione del numero d’identificazione fiscale (NIF)

Il numero d’identificazione fiscale (NIF) è una combinazione di cifre e/o lettere e serve per identificare la persona soggetta all’obbligo fiscale. Di norma, il proprio numero d’identificazione fiscale è reperibile nella dichiarazione fiscale.

Informazioni relative al NIF:

4. Diritto di firma

L’autocertificazione deve essere firmata dalla/dal titolare del conto, che è parte contraente di una relazione di conto e/o deposito. Se è presente una relazione collettiva (relazione partner), in linea generale ciascun co-detentore è titolare del conto e ciascuno di loro sottoscrive un’autocertificazione separata. Nel caso di minorenni o persone sotto curatela l’autocertificazione deve essere firmata dal rappresentante legale o dal curatore.

Secondo la Legge SAI e la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti indicati di seguito.

Nei confronti di PostFinance

Le persone oggetto di comunicazione possono far valere nei confronti di PostFinance il diritto di piena protezione giuridica ai sensi della LPD. Nella fattispecie, queste persone possono richiedere di sapere quali delle informazioni che le riguardano vengono comunicate all’AFC.

Su richiesta, PostFinance deve fare pervenire alle persone oggetto di comunicazione una copia della comunicazione inviata all’AFC. Si tenga presente che le informazioni raccolte e comunicate possono divergere dalle informazioni fiscalmente rilevanti delle persone oggetto di comunicazione. Le persone oggetto di comunicazione possono inoltre richiedere una rettifica dei dati errati nei sistemi di PostFinance. 

Nei confronti dell’AFC

Una persona oggetto di comunicazione può far valere nei confronti dell’AFC unicamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.

Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione svantaggi non sostenibili dovuti all’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili a favore della persona oggetto di comunicazione i diritti di cui all’articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Alla persona oggetto di comunicazione non è invece concesso il diritto di consultare gli atti nei confronti dell’AFC. È quindi escluso il diritto al blocco della comunicazione di dati personali nei confronti dell’AFC. La persona oggetto di comunicazione non può inoltre disporre la verifica della legittimità dell’inoltro delle informazioni all’estero, né tantomeno esigere il blocco di un inoltro indebito e/o la distruzione di dati che sono stati elaborati senza una sufficiente base legale.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è una legge statunitense il cui obiettivo è di garantire che i soggetti d’imposta statunitensi (cosiddette «U.S. Persons») adempiano i propri obblighi fiscali. Per poter applicare tale normativa, l’autorità fiscale statunitense IRS (International Revenue Service) sigla accordi a livello mondiale con tutti gli istituti finanziari, tra cui anche PostFinance. In questi accordi, gli istituti finanziari si impegnano a segnalare all’IRS i dati tutti i clienti e le clienti soggetti a obbligo fiscale negli Stati Uniti.

  • Tutti i clienti e le clienti soggetti a obbligo fiscale negli Stati Uniti che detengono conti e depositi presso PostFinance. Sono assoggettati a obbligo fiscale negli Stati Uniti in particolare:

    • cittadine e cittadini statunitensi, inclusi quelli con doppia cittadinanza
    • persone che abitano o hanno il proprio domicilio negli Stati Uniti
    • persone che risiedono negli USA, ossia se dispongono di un permesso di soggiorno permanente «Green Card» secondo il diritto di immigrazione statunitense o se hanno la loro dimora principale secondo il «Substantial Presence Test» negli USA (le modalità di calcolo dettagliate sono visibili sulla pagina web della IRS)
    • società che hanno sede negli USA

    PostFinance chiede alle clienti e ai clienti interessati se le informazioni da segnalare ai fini FATCA (nome e cognome, numero fiscale statunitense, numeri di conto e di deposito, saldo del conto e consistenza, entrate e uscite di valori patrimoniali) possono essere trasmesse all’IRS.

  • Anche società che non hanno la propria sede negli Stati Uniti possono essere interessate da FATCA. Se una società non statunitense e non operativa viene controllata da persone soggette a obbligo fiscale negli Stati Uniti, anche tale azienda viene contattata da PostFinance che richiede l’autorizzazione per trasmettere all’IRS le informazioni da segnalare conformemente a FATCA riguardo ai soggetti che controllano la società. Questa disposizione riguarda nello specifico anche clienti commerciali di PostFinance con sede in Svizzera, le cui partecipazioni sono detenute anche da persone soggette a obbligo fiscale negli USA.

  • PostFinance è costretta a trattare le e i clienti in questione come U.S. Persons e il loro conto come appartenente a soggetti non cooperativi (non-consenting). A fine gennaio di ogni anno, PostFinance ha l’obbligo di comunicare all’IRS il numero e l’importo totale dei valori patrimoniali di tutti i conti detenuti da clienti non cooperativi, senza però rivelarne i dati personali. Sulla base di queste informazioni, l’IRS potrà chiedere la consegna dei dati di queste persone tramite una procedura di assistenza amministrativa sotto forma di richiesta collettiva.

  • In linea di principio e sulla base della normativa FATCA, PostFinance non trasmette dati a terzi senza il consenso delle e dei clienti interessati che devono pertanto fornire a PostFinance il consenso scritto per la trasmissione dei dati all’IRS.

Ulteriori informazioni sulla normativa FATCA possono essere richieste a consulenti fiscali specializzati o consultate sul sito dell’IRS.

Le informazioni contenute sul portale non intendono e non possono sostituirsi a una consulenza professionale per prendere decisioni o intraprendere azioni.