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Creato il 28.11.2023

Abitazione di proprietà: chiedere un versamento dalla cassa pensioni?

Avete trovato la casa dei vostri sogni ma vi manca il capitale proprio necessario? La soluzione potrebbe essere un prelievo anticipato dalla cassa pensioni, ovvero dal secondo pilastro. In questo contesto occorre tuttavia prestare attenzione a una serie di norme legali. Ad esempio, non è consentito utilizzare il secondo pilastro per costituire l’intera quota di capitale proprio. In questo articolo vi spieghiamo quanto può essere versato e in che momento è possibile farlo.

Capitale per abitazione di proprietà per uso proprio: ecco quanto è possibile prelevare dalla cassa pensioni

Per finanziare l’abitazione di proprietà per uso proprio, la legge (cfr. sezione in basso «Domande e risposte») consente di prelevare una parte o la totalità del proprio avere previdenziale depositato nella cassa pensioni (LPP). Questa norma si applica in caso di acquisto, nonché di costruzione, risanamento, ristrutturazione o ammortamento dell’ipoteca. Il certificato di previdenza riporta la cifra che è possibile ottenere dal secondo pilastro per il finanziamento dell’abitazione propria.

Tuttavia, per procede all’acquisto occorre che almeno il 20% del valore di mercato dell’immobile possa essere coperto tramite capitale proprio. In base al calcolo della sostenibilità, il creditore può esigere anche un capitale proprio più consistente. Se si sceglie di prelevare capitale proprio dal secondo pilastro, è tuttavia necessario che almeno il 10% del valore di mercato del bene non provenga dai fondi della cassa pensioni. Il prelievo dal secondo pilastro è inoltre autorizzato in mancanza di sufficiente capitale proprio disponibile.

Esempio: valore di mercato dell’immobile CHF 1’500’000.–

  • Capitale proprio necessario CHF 300’000.– (20% del valore commerciale)
  • Capitale proprio «libero» necessario (ovvero capitale non proveniente dalla cassa pensioni; ad es. prelievo anticipato dal terzo pilastro, disponibilità in conto, donazioni) CHF 150’000.– (almeno il 10% del valore di mercato dell’immobile)
  • Prelievo dalla cassa pensioni CHF 150‘000.–

Altre disposizioni applicabili al prelievo anticipato per l’abitazione di proprietà

Oltre alla regola del 10%, per il prelievo anticipato destinato alla propria abitazione di proprietà si applicano le disposizioni indicate di seguito.

  • I prelievi parziali possono essere effettuati al massimo ogni cinque anni.
  • L’importo minimo di un prelievo ammonta a CHF 20’000.–.
  • Il prelievo completo è autorizzato soltanto fino al cinquantesimo anno di età.
  • A partire dal cinquantesimo anno di età può essere prelevata al massimo la metà del capitale accantonato oppure il capitale che era disponibile sul conto il giorno del cinquantesimo compleanno. L’importo determinante è quello più basso.
  • Le coppie sposate necessitano del benestare scritto di entrambi i coniugi.
  • Per vendere l’immobile occorre di norma restituire il denaro prelevato, fatto salvo il caso in cui venga acquistata una nuova abitazione di proprietà. In tale circostanza il prelievo può eventualmente essere trasferito al nuovo immobile.
  • Per usufruire del prelievo anticipato, è necessario presentare la domanda al più tardi tre anni prima del termine dal quale decorre il diritto alle prestazioni di vecchiaia.
  • In caso di copertura insufficiente, e per tutto il periodo in cui essa sussiste, la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il rimborso possono essere limitati a livello temporale, ridotti sul piano dell’importo o rifiutati del tutto dall’istituto di previdenza.

Vantaggi e svantaggi di un prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione di proprietà

Il vantaggio di un prelievo anticipato risiede nella possibilità di aumentare le quota di capitale proprio, riducendo così l’ipoteca e di conseguenza l’onere degli interessi. A questo proposito occorre prestare attenzione al fatto che, però, diminuisce anche l’importo degli interessi ipotecari considerati ai fini delle imposte.

Un versamento anticipato riserva anche svantaggi: la lacuna previdenziale si ripercuote negativamente sulla propria rendita. Nel limite del possibile tale ammanco dovrebbe essere colmato prima del pensionamento, rimborsandolo o compensandolo tramite un’altra soluzione previdenziale. Anche le prestazioni assicurative in caso di decesso o invalidità possono risultarne ridotte.

L’importo versato è soggetto a imposta

Per il pagamento di averi previdenziali si applica un’imposta sul prelievo di capitale tanto sul secondo pilastro quanto sul pilastro 3a. Le aliquote d’imposta variano da Cantone a Cantone.

Al capitale prelevato e al reddito si applica una tassazione separata ed entrambi sono soggetti alla progressione fiscale. Ciò significa che quanto più denaro verrà prelevato in un anno dal secondo e dal terzo pilastro, tanto maggiore sarà l’aliquota d’imposta per il prelievo di capitale. Non bisogna preoccuparsi, a seguito di questo tipo di prelievo, di rientrare in una categoria di reddito superiore e di dover versare un’aliquota più alta sul proprio reddito complessivo nell’anno in questione. Il prelievo di capitale, infatti, è esente dall’imposta sul reddito.

Bisogna inoltre sapere che se l’importo prelevato viene rimborsato, si può esigere la restituzione dell’imposta versata per il prelievo di capitale. Il calcolo d’imposta definitivo può pertanto essere posticipato sino al pensionamento. Inoltre, fintanto che tutti gli averi prelevati non sono stati rimborsati, non è possibile effettuare nessun riscatto nel secondo pilastro con agevolazione fiscale.

La costituzione in pegno: un’alternativa interessante al prelievo

Un’altra possibilità per utilizzare gli averi depositati sulla cassa pensioni per l’abitazione di proprietà è la costituzione in pegno. Gli averi restano sul conto, ma al creditore è concesso il diritto di potervi attingere in caso di insolvenza da parte di chi detiene l’ipoteca.

Domande e risposte

  • Sì, a differenza del pilastro 3a, è possibile e consigliato effettuare rimborsi per il secondo pilastro. Ciò consente di colmare le lacune previdenziali e assicurative che si sono create con il prelievo.

    Il rimborso consente di esigere la restituzione dell’imposta sul prelievo di capitale versata. Inoltre, il denaro versato è nuovamente esente dall’imposta sul reddito. Questi vantaggi non sono accessibili con il prelievo anticipato dal pilastro 3a.

  • Sì, ma soltanto dopo aver ripagato interamente l’importo percepito per l’abitazione di proprietà. Chi si sta avvicinando all’età pensionistica dovrebbe farsi consigliare da una figura esperta in materia previdenziale per capire se vale la pena effettuare ulteriori versamenti.

  • Tutte le disposizioni sono consultabili nell’Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA). 

    Il link si apre in una nuova finestra Consultare l’OPPA su fedlex.ch

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