In questi casi sussiste una prestazione di libero passaggio
- Cessazione temporanea dell’attività lucrativa (cambio di posto di lavoro, interruzione per l’accudimento dei figli o disoccupazione)
- Cessazione prolungata o definitiva dell’attività lucrativa (ad es. in seguito a partenza definitiva dalla Svizzera)
- Reddito inferiore alla soglia di obbligo assicurativo (ad es. a causa dello svolgimento di un lavoro part-time)
- Cambio di datore di lavoro e impossibilità di versare l’intera prestazione di libero passaggio nella nuova cassa pensioni
- Attività professionale indipendente (per i lavoratori indipendenti la previdenza professionale non è obbligatoria)
- Diritto a una parte del patrimonio previdenziale del coniuge o del partner registrato in caso di divorzio o di scioglimento di un’unione domestica registrata