Nel momento in cui si raggiunge l’età pensionabile e si cessa di percepire il reddito lavorativo, la previdenza per la vecchiaia permette di continuare a essere economicamente indipendenti e di non ritrovarsi in una situazione di bisogno. Il 1º gennaio 1948 è entrata in vigore l’AVS e sono state versate le prime rendite. Oggi quello che ci si aspetta dalla previdenza per la vecchiaia va oltre la semplice garanzia del minimo vitale. Una volta in pensione, infatti, le persone più anziane dovrebbero essere in grado di organizzare il proprio tempo in modo finanziariamente indipendente e di partecipare alla vita sociale. Il sistema di previdenza svizzero è stato pertanto ampliato nel corso degli anni e si basa oggi su tre pilastri: la previdenza statale (1º pilastro), la previdenza professionale (2º pilastro) e la previdenza privata (3º pilastro).
Vi trovate qui:
Riforma AVS: le principali modifiche in sintesi
A partire dal 2024 le donne dovranno lavorare fino a 65 anni come gli uomini: così ha deciso l’elettorato svizzero il 25 settembre 2022. La riforma dell’AVS non riguarda tuttavia solo le donne, ma anche tutti coloro che desiderano andare in pensione anticipatamente o continuare a lavorare in età avanzata. Pertanto chi vuole tutelarsi per la vecchiaia dovrebbe conoscere già oggi gli effetti della riforma. Iniziare per tempo a pensare al proprio futuro, infatti, può essere estremamente utile. Vi illustriamo brevemente i cambiamenti più importanti della riforma AVS 21.

Come e perché si è arrivati alla riforma dell’AVS?
A causa dell’aumento dell’aspettativa di vita e della crescente necessità di un pensionamento flessibile, il sistema di previdenza svizzero in generale e l’AVS in particolare sono stati fortemente sollecitati negli ultimi anni. L’aumento dell’aspettativa di vita significa che le rendite di vecchiaia devono essere pagate ai beneficiari per un periodo più lungo. Inoltre, i baby boomer, nati tra il 1955 e il 1970, stanno raggiungendo l’età di riferimento. A causa dell’evoluzione dell’età demografica e del contemporaneo calo delle nascite, oggi solo tre persone occupate finanziano la rendita di un beneficiario, mentre 70 anni fa erano sei. L’equilibrio finanziario dell’AVS finanziata in base al principio della redistribuzione viene così pregiudicato. Di conseguenza, le spese aumentano più rapidamente delle entrate. La riforma in oggetto contrasta a livello politico questo sviluppo, consentendo di assicurare il finanziamento dell’AVS e di garantire i contributi pensionistici fino al 2030.
La riforma dell’AVS unisce due iniziative collegate fra loro:
- Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)
- Finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Risultati della votazione
Il 25 settembre 2022 l’elettorato svizzero ha approvato la riforma dell’AVS. Dopo decenni di stasi è stato compiuto un primo importante passo verso la ristrutturazione del sistema di rendita. Sono state approvate sia la modifica della legge sull’AVS sia il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Nel primo caso i voti a favore sono stati il 50,55%, nel secondo il 55,07%.
Cosa cambia con la riforma dell’AVS?
Le modifiche introdotte sono le seguenti.
- L’età di riferimento (ex età di pensionamento) di donne e uomini viene unificata a 65 anni
- Il pensionamento è reso più flessibile
- L’imposta sul valore aggiunto subisce un incremento dello 0,4%
Questa modifica interesserà l’intera popolazione, soprattutto perché i prezzi di beni e servizi saliranno per effetto di tale aumento. Di seguito ci soffermiamo, tuttavia, in particolare sui primi due punti, ovvero quelli che portano a innalzare l’età di riferimento e rendere più flessibile il pensionamento.
Quando diventerà effettiva la riforma dell’AVS?
La riforma dell’AVS entrerà in vigore il 1º gennaio 2024. Sino ad allora rimarranno in vigore le norme attuali. L’aumento graduale dell’età pensionabile ordinaria per le donne avverrà un anno dopo, il 1º gennaio 2025. Contestualmente verranno applicate, inoltre, le misure di compensazione per le donne della generazione del periodo transitorio. Sempre il 1º gennaio 2024 entrerà in vigore anche l’Ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS; l’aliquota normale passerà all’8,1% (sinora 7,7%).
Effetti della riforma dell’AVS sugli assicurati
Una cosa è l’approvazione della legge, un’altra la sua attuazione e i suoi effetti sugli assicurati. Di seguito viene presentata una panoramica delle conseguenze principali per gli assicurati svizzeri e di ciò che si dovrà tenere conto in futuro al momento del pensionamento.
Quali sono gli anni di nascita interessati dalla riforma dell’AVS?
L’età pensionabile ordinaria per le donne sarà gradualmente aumentata di tre mesi all’anno, passando da 64 a 65 anni. La novità interessa le donne nate nel 1961 e quelle più giovani. Le donne nate nel 1961 dovranno lavorare tre mesi in più, quelle nate nel 1962 sei, quelle nate nel 1963 nove e le donne nate nel 1964 o successivamente fino all’età di 65 anni. Di conseguenza, a partire dal 2028 l’età pensionabile di 65 anni varrà tanto per le donne quanto per gli uomini.
Panoramica degli anni di nascita interessati dalla riforma
Anno | Età di riferimento delle donne | Riguarda le donne nate nel |
---|---|---|
Anno 2024 |
Età di riferimento delle donne 64 anni (nessun aumento) |
Riguarda le donne nate nel 1960 |
Anno 2025 |
Età di riferimento delle donne 64 anni + 3 mesi |
Riguarda le donne nate nel 1961 |
Anno 2026 |
Età di riferimento delle donne 64 anni + 6 mesi |
Riguarda le donne nate nel 1962 |
Anno 2027 |
Età di riferimento delle donne 64 anni + 9 mesi |
Riguarda le donne nate nel 1963 |
Anno 2028 |
Età di riferimento delle donne 65 anni |
Riguarda le donne nate nel 1964 |
(Fonte: UFAS )
Cosa dovrò considerare in futuro nel momento in cui pianificherò il mio pensionamento?
Gli effetti della riforma dell’AVS riguardano sia gli uomini sia le donne. La riforma in questione comporta infatti anche cambiamenti nelle modalità di riscossione delle rendite e nell’attività lucrativa dopo i 65 anni.
Generazione del periodo transitorio
Le donne nate nel 1961 e nel 1969, cioè quelle che attualmente sono prossime alla pensione, appartengono alla generazione del periodo transitorio. Sono indennizzate finanziariamente per l’innalzamento dell’età di riferimento e hanno diritto a prestazioni di compensazione. Hanno a disposizione due opzioni.
Opzione 1: riscossione dall’età di riferimento con supplemento a vita
Se decidono di lavorare fino al raggiungimento della nuova età di riferimento, le donne beneficiano di un supplemento a vita sulla rendita AVS. Le donne con redditi più bassi ricevono supplementi maggiori. Il supplemento mensile massimo sulla rendita equivale a:
- CHF 160.– con un reddito annuo medio inferiore a CHF 57’360.–
- CHF 100.– con un reddito annuo medio fra CHF 57’361.– e CHF 71’700.–
- CHF 50.– con un reddito annuo medio pari o superiore a CHF 71’701.–
Buono a sapersi
Solo le donne nate nel 1964 e 1965 ricevono il supplemento per intero. Sino all’anno di nascita 1970 il sussidio scende a zero.
Supplemento sulla rendita individuale per le donne della generazione del periodo transitorio
Anno di nascita | Età di riferimento | Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) |
---|---|---|
Anno di nascita 1961 |
Età di riferimento 64 + 3 mesi |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 25% |
Anno di nascita 1962 |
Età di riferimento 64 + 6 mesi |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 50% |
Anno di nascita 1963 |
Età di riferimento 64 + 9 mesi |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 75% |
Anno di nascita 1964 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 100% |
Anno di nascita 1965 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 100% |
Anno di nascita 1966 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 81% |
Anno di nascita 1967 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 63% |
Anno di nascita 1968 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 44% |
Anno di nascita 1969 |
Età di riferimento 65 anni |
Supplemento mensile sulla rendita AVS (in % del supplemento di base) 25% |
(Fonte: CFC)
Opzione 2: riscossione anticipata della rendita di vecchiaia con aliquote di riduzione inferiori
In alternativa le donne della generazione del periodo transitorio possono scegliere anche di non accettare un’età di pensionamento più alta e decidere di andare in pensione con 64 anni (o prima). Le loro rendite vengono di conseguenza ridotte. Le donne con redditi più bassi subiscono riduzioni minori rispetto a quelle con redditi più alti.
Buono a sapersi
Per le donne nate nel 1961 e 1962, la riscossione anticipata della rendita AVS è possibile già nel 2023 o 2024, a seconda della durata della riscossione anticipata, ossia prima dell’entrata in vigore della riforma. Dell’aliquota di riduzione inferiore si beneficia pertanto solo a partire dal 2025. Sino ad allora si applicano le aliquote attuali del 6,8% (riscossione anticipata di un anno) e 13,6% (riscossione anticipata di due anni).
Aliquote di riduzione per le donne della generazione del periodo transitorio
Età in caso di riscossione anticipata | Reddito annuo medio ≤ CHF 57’360.– | Reddito annuo medio tra CHF 57’361.– e CHF 71’700.– | Reddito annuo medio ≥ CHF 71’701.– |
---|---|---|---|
Età in caso di riscossione anticipata 64 anni |
Reddito annuo medio ≤ CHF 57’360.– 0% |
Reddito annuo medio tra CHF 57’361.– e CHF 71’700.– 2,5% |
Reddito annuo medio ≥ CHF 71’701.– 3,5% |
Età in caso di riscossione anticipata 63 anni |
Reddito annuo medio ≤ CHF 57’360.– 2% |
Reddito annuo medio tra CHF 57’361.– e CHF 71’700.– 4,5% |
Reddito annuo medio ≥ CHF 71’701.– 6,5% |
Età in caso di riscossione anticipata 62 anni |
Reddito annuo medio ≤ CHF 57’360.– 3% |
Reddito annuo medio tra CHF 57’361.– e CHF 71’700.– 6,5% |
Reddito annuo medio ≥ CHF 71’701.– 10,5% |
(Fonte: CFC)
Riscossione flessibile della rendita
D’ora in poi uomini e donne potranno riscuotere la rendita AVS in modo flessibile fra 63 e 70 anni. Sarà anche possibile riscuotere la rendita in modo graduale, cioè dal 20 all’80%, e accantonare il resto. Inoltre, il pensionamento potrà avvenire a tappe mensili anziché annuali.
Continuare a lavorare a partire dai 65 anni
Chi lavora oltre l’età di riferimento e guadagna più di CHF 1’400.– al mese continuerà a pagare l’AVS. Attualmente questi importi non comportano una rendita più elevata. Con l’entrata in vigore della riforma AVS 21 la situazione cambierà in parte. In futuro, infatti, sarà possibile rinunciare volontariamente al prelievo senza preavviso e far aggiungere i contributi AVS versati nel calcolo della pensione. Continuare a lavorare a partire dai 65 anni diventerà così più allettante. Sarà possibile colmare lacune contributive precedenti o aumentare la rendita personale AVS. Tuttavia, una volta raggiunta, la pensione massima non potrà più essere aumentata.
Sistema di previdenza svizzero: quo vadis?
Con la riforma AVS 21 è stato compiuto un passo importante verso la ristrutturazione del sistema di previdenza per la vecchiaia, ma il finanziamento è garantito solo fino al 2030. Dopodiché, c’è il rischio che l’AVS si trovi nuovamente in rosso. L’attuale dibattito sulla previdenza professionale dimostra inoltre che sono inevitabili ulteriori riforme del sistema di previdenza svizzero. Attualmente si sta infatti valutando anche per il secondo pilastro una «riforma della LPP 21». L’evoluzione del sistema di previdenza rosso-crociato resta pertanto ancora da definire. Una cosa è certa: le riforme del 1º e 2º pilastro migliorano la previdenza statale e professionale, ma chi vuole andare sul sicuro sceglie il terzo pilastro per la propria previdenza per la vecchiaia.