SAI – scambio automatico di informazioni

Tutte le informazioni sullo standard SAI in un colpo d’occhio

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è una procedura standard sviluppata dall’OCSE per impedire l’evasione fiscale. Qui potete conoscere quali informazioni sono oggetto di scambio, chi sono i soggetti interessati o con quali stati partner la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI.

Principi dello standard SAI

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è una procedura standard sviluppata dall’OCSE per impedire l’evasione fiscale. I paesi che ne fanno parte si scambiano dati relativi a conti bancari e depositi titoli di persone soggette all’obbligo fiscale. Anche la Svizzera si è impegnata a farne parte. Pertanto, qualora la Svizzera abbia stipulato un accordo SAI con lo stato partner in questione, anche PostFinance ogni anno ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) determinate informazioni relative ai conti dei suoi clienti con domicilio fiscale all’estero. 

    • Lo scambio automatico di informazioni interessa tutte le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale in un paese con cui la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni. 
    • Nel caso in cui un cliente abbia la residenza fiscale all’estero, PostFinance trasmette ai paesi partner le informazioni di seguito indicate.

      • Dati personali:
      • nome e cognome
      • indirizzo
      • paese della residenza fiscale
      • numero d’identificazione fiscale
      • data di nascita 
      • Informazioni sul conto:
      • numero del conto
      • reddito totale lordo derivante da dividendi, interessi e altre entrate
      • ricavo totale lordo derivante dall’alienazione di valori patrimoniali
      • saldo o valore totale del conto alla fine del rispettivo anno civile
    • Nel caso di nuove aperture di relazioni d’affari e di cambiamento delle circostanze (ad es. modifica dell’indirizzo di domicilio), dal 1º gennaio 2017 tutti i clienti devono comunicare a PostFinance la propria residenza fiscale tramite il modulo Informazioni personali, in modo tale che PostFinance possa documentare tali informazioni in modo adeguato.
    • L’elenco dei paesi partner con cui la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni viene regolarmente aggiornato dalla Il link si apre in una nuova finestra Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
  • 1. Registrazione dei dati personali

    I suoi dati personali sono già precompilati nel modulo di autocertificazione. Qualora i dati non fossero più corretti, la preghiamo di comunicarci i dati corretti.

    2. Registrazione della residenza fiscale

    La residenza fiscale può essere determinata in base alle regolamentazioni nazionali specifiche sull’obbligo fiscale illimitato. I punti di collegamento per un obbligo fiscale illimitato dipendono da stato a stato. Tuttavia, le seguenti caratteristiche sono da considerarsi tipiche della residenza:

    • domicilio di diritto civile costante
    • centro degli interessi di vita
    • permanenza abituale
    • cittadinanza

    Se una persona per effetto delle specifiche regolamentazioni nazionali è soggetta all’obbligo fiscale illimitato in più stati, ai fini della determinazione della residenza fiscale occorre  eventualmente fare riferimento alla convenzione di doppia imposizione (CDI) fra i due stati. In casi di questo tipo le cosiddette regole «tie-breaker» (controllo in cascata) stabiliscono in quale stato una persona ha la propria residenza fiscale. Nel caso in cui fra i due stati non sussista una CDI che assegni la residenza fiscale a uno dei due stati, ai fini dello scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari la persona ha la residenza fiscale in entrambi gli stati.

    Ai fini del controllo della plausibilità della sua residenza fiscale la preghiamo di allegare una copia del documento d’identità o il certificato di domicilio.

    3. Registrazione del numero d’identificazione fiscale (NIF)

    Il numero d’identificazione fiscale (NIF) è una combinazione di cifre e/o lettere e serve per identificare la persona soggetta all’obbligo fiscale. Di norma, il proprio numero d’identificazione fiscale è reperibile nella dichiarazione fiscale.

    Informazioni relative al NIF:

    4. Diritto di firma

    L’autocertificazione deve essere firmata dal titolare del conto. Il titolare del conto è parte contraente di una relazione di conto e/o deposito. Se è presente una relazione collettiva (relazione partner), in linea generale ciascun co-detentore è titolare del conto e ciascuno di loro sottoscrive un’autocertificazione separata. Nel caso di minorenni o persone sotto curatela l’autocertificazione deve essere firmata dal rappresentante legale o dal curatore.

  • Secondo la Legge SAI (LSAI) e la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), le persone con obbligo di notifica hanno i diritti di seguito indicati.

    Rispetto a PostFinance

    Nei confronti di PostFinance le persone con obbligo di notifica possono far valere il diritto di piena protezione giuridica ai sensi della LPD. In particolare queste persone possono richiedere di sapere quali delle informazioni che le riguardano vengono comunicate all’AFC.

    Su richiesta PostFinance deve far pervenire alle persone con obbligo di notifica una copia della comunicazione inviata all’AFC. Le informazioni comunicate e fiscalmente rilevanti possono divergere dai dati raccolti. Di conseguenza le persone con obbligo di notifica possono richiedere una correzione dei dati errati nei sistemi di PostFinance. 

    Rispetto all’AFC

    Nei confronti dell’AFC una persona con obbligo di notifica può far valere soltanto il diritto d’informazione e richiedere la correzione di dati errati che si basano su errori di trasmissione.

    Qualora la trasmissione dei dati generi dei pregiudizi che per la mancanza di garanzie dello stato di diritto sono inesigibili, le persone con obbligo di notifica possono far valere i diritti indicati nell’articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa.

    La persona con obbligo di notifica non può far valere il diritto di consultazione degli atti nei confronti dell’AFC. Pertanto è escluso il diritto al blocco della diffusione di dati personali nei confronti dell’AFC. Inoltre la persona con obbligo di notifica non può far verificare la legittimità dell’inoltro delle informazioni all’estero, né richiedere il blocco di un inoltro illecito e/o la distruzione di dati che sono stati elaborati senza una base giuridica sufficiente.

    Validità in Svizzera e ripercussioni sulle altre regolamentazioni

    Il SAI è stato introdotto il 1º gennaio 2017 e sostituisce le convenzioni internazionali concernenti l’imposta alla fonte (imposta liberatoria) tra la Svizzera e l’Austria e tra la Svizzera e la Gran Bretagna, nonché l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE.