Assicurazioni di rischio

Sicurezza per tutti

Con le assicurazioni di rischio di PostFinance proteggete i vostri famigliari dalle conseguenze finanziarie derivanti da un decesso o tutelate voi stessi da riduzioni salariali a seguito di incapacità di guadagno.

Assicurazioni di rischio: per affrontare il peggiore dei casi

  • Tutelarsi dalle conseguenze finanziarie derivanti da un decesso o da un’incapacità di guadagno

  • In caso di decesso: capitale garantito per la sicurezza finanziaria dei vostri famigliari; somma assicurata costante o decrescente

  • In caso di incapacità di guadagno: rendita garantita come reddito supplementare

  • Pagamento periodico del premio: frequenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale

  • Servizi

    In caso di incapacità di guadagno, infortunio o malattia, questa assicurazione garantisce un reddito sostitutivo sotto forma di rendita periodica.

    • Pagamento in caso di incapacità di guadagno: la rendita dipende dal grado di incapacità di guadagno. Le prestazioni vengono corrisposte a partire da un’incapacità di guadagno del 25%. L’ammontare della rendita si basa sul grado concreto di incapacità di guadagno. Se tale grado supera il 66% si ha diritto all’intera prestazione di rendita del 100%.
    • Pagamento alla scadenza del contratto o in caso di decesso: voi e/o i vostri beneficiari potete ottenere le eccedenze accumulate fino a tale momento, qualora non abbiate scelto di utilizzare il bonus per ridurre l’importo dei premi.

    Vantaggi

    • Garanzia di un reddito costante
    • Possibilità di stabilire individualmente la durata del pagamento delle rendite
    • Coordinamento ottimale dell’assicurazione con le prestazioni della previdenza statale e professionale
    • Possibilità di stipula nell’ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a) o della previdenza libera (pilastro 3b)
    • Possibilità di utilizzare eventuali eccedenze per ridurre l’importo dei premi
    • Rendite già a partire da un’incapacità di guadagno del 25%
    • Combinabile con la sua previdenza per la vecchiaia.
  • Varianti

    • Capitale costante in caso di decesso: il capitale assicurato in caso di decesso resta costante per tutta la durata dell’assicurazione. Tale polizza risulta quindi particolarmente indicata per garantire la protezione finanziaria dei famigliari (famiglia, partner in concubinato o partner commerciale).
    • Capitale decrescente in caso di decesso: il capitale assicurato in caso di decesso decresce ogni anno di un importo di uguale entità. Pertanto questa variante risulta particolarmente indicata per la protezione finanziaria per l’ammortamento di un debito (ad es. un’ipoteca o un credito d’esercizio).

    Servizi

    • Pagamento in caso di decesso: in caso di decesso della persona assicurata nel corso della durata contrattuale, i beneficiari ricevono la prestazione di decesso garantita.
    • Alla scadenza del contratto non è previsto alcun pagamento in quanto la polizza non prevede componenti di risparmio.

    Vantaggi

    • Capitale immediatamente disponibile in caso di decesso
    • Tariffazione commisurata al rischio
    • Opzione: esonero dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno
    • Pilastro 3a con privilegio fiscale o pilastro 3b
    • Possibilità di stipulare un’assicurazione intestata a due persone nella previdenza libera (pilastro 3b)
    • Combinabile con la sua previdenza per la vecchiaia per i suoi obiettivi di risparmio individuali
    • Adeguamenti possibili in qualsiasi momento
  • Garanzia

    Finanziamento o garanzia della proprietà abitativa.

    Designazione dei beneficiari

    Nel pilastro 3a, beneficiari fissati per legge; nel pilastro 3b libera scelta e possibilità di modifica in qualunque momento in forma scritta.

    Privilegio in caso di successione

    Il capitale proveniente da un’assicurazione sulla vita non rientra nella massa ereditaria, ma viene corrisposto direttamente ai beneficiari. I famigliari beneficiari ricevono la prestazione assicurativa anche in caso di rifiuto dell’eredità.

    Privilegio in caso di fallimento

    Per soddisfare la funzione di previdenza familiare, in caso di fallimento o di procedura di esecuzione un’assicurazione sulla vita gode dei privilegi del diritto fallimentare.

    Pilastro 3a:

    I diritti derivanti dall’assicurazione sulla vita non sono pignorabili prima della scadenza.

    Pilastro 3b:

    Se le persone designate come beneficiari sono il coniuge / partner registrato, i figli o i genitori, i diritti derivanti dall’assicurazione sulla vita non possono essere costituiti in pegno prima della scadenza né inclusi nella massa del fallimento del contraente.

  • Nel caso delle assicurazioni sulla vita offerte in cooperazione con AXA, i contraenti godono di una tutela particolare. Le compagnie assicurative devono garantire in ogni momento i crediti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita come patrimonio vincolato. In caso di fallimento di AXA, i valori dei contratti in corso (riserva matematica ed eccedenze accreditate fino a quel momento) sarebbero in primo luogo trasferiti a un’altra compagnia assicurativa per la loro prosecuzione. Qualora il trasferimento ad altra compagnia assicurativa non abbia luogo, gli aventi diritto ricevono il valore di riscatto garantito per contratto. Le compagnie assicurative sono soggette all’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, che ne accerta la solvibilità e tutela gli assicurati dagli abusi.

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