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Creato il 12.11.2018

RGPD, IVA e Co.: norme e regole che ogni azienda deve conoscere

Le disposizioni legali e le regolamentazioni possono rappresentare un onere amministrativo gravoso per le aziende. Riuscire a tenere tutto sotto controllo è una vera e propria sfida. Nella nostra serie dedicata alle regolamentazioni per le aziende vi mostriamo quali dovete conoscere e come orientarvi al meglio.

Esiste un ampio catalogo di norme rilevanti, articoli costituzionali, leggi e ordinanze con le quali devono confrontarsi le aziende svizzere. E il loro numero è in costante aumento. Regole e norme sono un tema molto discusso anche a livello politico visto che si riverberano anche sulla competitività dell’economia svizzera. Secondo l’Ease of Doing Business Ranking della Banca mondiale , la Svizzera occupa a livello internazionale il 33o posto. In una serie mostriamo quali regolamentazioni devono conoscere le aziende interessate. In questo articolo: l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e il nuovo canone radiotelevisivo.

Imposta sul valore aggiunto: le basi

L’ imposta sul valore aggiunto rientra nella categoria delle imposte indirette e viene riscossa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). È un’imposta onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente. Ciò significa che ogni transazione commerciale (cioè ogni acquisto o vendita di un bene o servizio) è tassata con l’IVA. L’imposta viene aggiunta dalle aziende al prezzo dei prodotti e servizi venduti in Svizzera e viene trasferita allo Stato.

Poiché a essere tassato è sempre e solo il valore aggiunto che viene generato con la rispettiva transazione, è prevista la deduzione dell’imposta precedente. L’imposta precedente è l’importo dell’imposta sul valore aggiunto, che un’azienda paga in sede di acquisto delle sue merci e dei suoi servizi. Alle aziende autorizzate alla deduzione dell’imposta precedente l’AFC rimborsa l’imposta precedente già versata dopo la dichiarazione dell’imposta sul fatturato. In questo modo il valore complessivo della merce o del servizio viene tassato una sola volta in sede di rendiconto IVA.

A essere tassato è il consumo interno. Le forniture dall’estero non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ma vengono gravate dai dazi d’importazione e da eventuali supplementi. Anche le prestazioni verso l’estero non sono tassate. Sono soggetti all’obbligo fiscale sia le persone giuridiche che quelle fisiche a partire da un reddito di 100’000 franchi. 

In Svizzera si applicano tre aliquote IVA diverse:

  • aliquota normale: 7,7%
  • aliquota ridotta: 2,5%
  • aliquota speciale: 3,7%

Le prestazioni dei settori dell’istruzione, cultura, sanità nonché la locazione e la vendita di immobili sono completamente esenti. 

RGPD: un regolamento europeo che riguarda anche la Svizzera

A maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’UE. Sebbene sia stato introdotto nell’Unione europea, il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati si applica sia alle imprese svizzere che hanno una succursale nell’UE sia alle imprese che hanno sede in Svizzera, ma che operano sul territorio dell’UE. Il nuovo regolamento armonizza le norme sul trattamento dei dati personali da parte di imprese private e organismi pubblici. Sono considerate dati personali tutte le informazioni relative a una persona direttamente o indirettamente identificabile. Può trattarsi di un nome, una foto, un indirizzo e-mail, un indirizzo IP o un post sui social media.

Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati mira a rafforzare i diritti dei cittadini dell’UE riguardo alla protezione dei propri dati personali. Inoltre il Regolamento generale sulla protezione dei dati impone alle aziende di assumere una condotta più responsabile nel trattamento dei dati personali. La normativa interessa ad esempio le aziende che hanno integrato Google Analytics nel loro sito, al quale possono accedere anche utenti dell’Unione europea. 

Per poter gestire il sito web in conformità con il RGPD, ora le persone interessate devono essere informate nella dichiarazione sulla protezione dei dati che i loro dati personali saranno raccolti ed elaborati. Inoltre, il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE richiede che gli utenti conferiscano alle imprese un consenso valido al trattamento dei loro dati personali. 

Il nuovo canone radiotelevisivo

Dal 1° gennaio 2019 il canone radiotelevisivo sarà riscosso presso le economie domestiche e le imprese. Il nuovo canone indipendente dall’apparecchio rimpiazza l’attuale canone di ricezione. Un’impresa con una cifra d’affari annua di oltre 500’000 franchi pagherà tra i 365 e i 35’590 franchi all’anno, a seconda della propria cifra d’affari. L’obbligo di pagare il canone non dipende più dalla presenza di un apparecchio di ricezione radio/TV in un’azienda; il nuovo canone radiotelevisivo è indipendente dall’apparecchio e in linea di principio va pagato da tutte le imprese.

Il numero di regolamentazioni sulle quali le imprese svizzere devono informarsi è in aumento. Eventuali violazioni possono comportare sanzioni pecuniarie o perfino pene detentive. Chi conosce le novità in arrivo e si tiene sempre aggiornato ((LINK articolo 14)) corre un rischio minore di perdere di vista la situazione.

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